Attività produttiva non alimentare (industriale, manifatturiera, artigianale, servizi, ecc.)

Attività produttiva non alimentare (industriale, manifatturiera, artigianale, servizi, ecc.)

Rientrano tra le attività produttive non alimentari sia quelle di produzione di beni non destinati ad uso alimentare che quelle di prestazione di servizi non soggette a specifiche norma di settore.

È artigiano colui che è in possesso della qualifica di impresa artigiana come previsto dalla Legge 08/08/1985, n. 443, art. 3 e svolge un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi.

È industriale l'attività di produzione di beni di interesse economico con criterio massivo, trasformando delle materie prime in semilavorati o prodotti finiti, o di prestazioni di servizi.

Requisiti soggettivi

Per lo svolgimento dell'attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e i regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Approfondimenti

Per quali attività produttive occorre presentare la documentazione al SUAP?

La documentazione relativa all'avvio, modifica o cessazione di un'attività produttiva deve essere presentata solo se prevista una sede operativa o unità locale.

Non rientrano in questa categoria le attività professionali come il muratore, l'elettricista, il fabbro, ecc., per le quali è necessario iscriversi esclusivamente in Camera di Commercio.

 

Autorizzazioni ambientali necessarie

Quando si presenta la pratica occorre possedere tutte le autorizzazioni in materia ambientale necessarie per svolgere l'attività. Esempi di autorizzazioni in materia ambientale sono:

Per gli scarichi idrici

Relativamente allo scarico in fognatura:

  • per le acque reflue industriali occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
  • per le acque di prima pioggia, solo nei casi previsti dalla normativa regionale, occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) 
  • per le acque reflue assimilate alle domestiche occorre possedere apposita attestazione
  • per le acque reflue domestiche (servizi igienici) l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).

Relativamente allo scarico nei corsi d'acqua superficiali e negli strati superficiali del suolo e sottosuolo (pozzo perdente, subirrigazione) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Per le emissioni in atmosfera

Relativamente alle attività soggette ad autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 269) occorre ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Relativamente alle attività soggette ad autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera occorre ottenetre apposita autorizzazione (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 272, com. 2). L'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera può essere sostituita dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).

Relativamente alle attività che prevedono inquinamento atmosferico scarsamente rilevante occorre presentare apposita comunicazione (Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 272, com. 1).

Per il deposito e il trattamento di rifiuti

Per le attività elencate nel Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 215 e art. 216 occorre presentare apposita comunicazione. La comunicazione può essere sostituita dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).

Per l'impatto acustico

Per le attività rumorose, un tecnico abilitato deve redigere idonea documentazione di previsione di impatto acustico. Sono escluse da questa procedura le attività elencate nel Decreto del Presidente della Repubblica del 19/10/2011, n. 227.

Per le attività diverse da quelle indicate nel Decreto del Presidente della Repubblica del 19/10/2011, n. 227 che producono emissioni di rumore non superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento oppure non superiori ai limiti individuati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997, la documentazione della Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com.2, com. 3 e com. 4 può essere sostituita da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. In questo atto si deve dichiarare che le emissioni sonore prodotte non saranno superiori ai valori limite di immissione ed emissione del rumore.

Rischio incendio

Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio.

Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare il dizionario pubblicato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

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Ultimo aggiornamento: 30/10/2024 14:56.31