Il Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81, art. 65 vieta l’utilizzo, per qualsiasi attività lavorativa, dei locali semisotterranei e sotterranei.
In deroga a tale divieto:
- è consentito l'uso dei suddetti locali quando le lavorazioni non danno luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV del Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81, in quanto applicabili, e le idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima
- il datore di lavoro comunica tramite PEC al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) l'uso dei locali allegando adeguata documentazione che dimostri il rispetto dei requisiti di cui sopra. I locali possono essere utilizzati trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione, fatta salva la richiesta di ulteriori informazioni (nel qual caso l'utilizzo dei locali è consentito trascorsi 30 giorni dalla comunicazione delle ulteriori informazioni richieste) e fatto salvo espresso divieto.