Distributori di carburante stradali e autostradali: apportare modifiche all'impianto

Chi vuole apportare le modifiche all'impianto di cui alla Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 85, com. 1, lett. e), art. 88, com. 3-bis, art. 96, rese dalle aziende titolari di impianti di distribuzione carburanti per autotrazione sulla rete ordinaria, su quella autostradale e su quella degli impianti destinati agli aeromobili e natanti di uso pubblico, deve presentare una comunicazione.

Chi vuole apportare le seguenti modifiche all'impianto deve ottenere apposita autorizzazione come previsto dalla Legge regionale 02/02/2010, n. 6, art. 88 e dalla Deliberazione della Giunta regionale 11/07/2022, n. 11/6657:

  • aggiunta di nuovi prodotti petroliferi o idrocarburi diversi da quelli giĆ  autorizzati
  • ristrutturazione totale dell'impianto
  • trasformazione di impianti da servito in impianti non assistiti.
Ultimo aggiornamento: 24/01/2024 21:08.01