Gli interventi per sostituire, modificare e ripristinare qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore sono compresi nell'attività di autoriparazione. È compresa anche l'installazione di impianti e componenti fissi sugli stessi veicoli e su complessi di veicoli a motore.
L’attività di autoriparazione è suddivisa in:
- meccatronica
- carrozzeria
- gommista
Per svolgere l’attività di autoriparatore è necessario soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti professionali (Legge 05/02/1992, n. 122, art. 7).
I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.
Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.
Approfondimenti
Non rientrano nell'attività di autoriparazione le attività di lavaggio, di rifornimento carburante, di sostituzione del filtro dell’aria, del filtro dell’olio, dell’olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento e gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione che devono in ogni caso essere effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dell’inquinamento atmosferico e di smaltimento dei rifiuti.
Non rientra, altresì, nell'ambito della presente disciplina l’attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l’attività agromeccanica provviste di officina.
Anche l'attività di costruzione di veicoli speciali (quali le ambulanze, i camion frigoriferi, ecc.), di costruzione di autocarrozzerie e, in genere, di trasformazione di veicoli, esulano dall’ambito di applicazione della Legge 05/02/1992, n. 122, in considerazione del fatto che tali attività sono sottoposte alle norme ben più stringenti in materia di omologazione.
Allo stesso modo non devono ritenersi assoggettate alle disposizioni della Legge 05/02/1992, n. 122 le imprese che effettuino la sola attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.) riconducibili alla categoria delle “macchine operatrici” previste dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 58 in quanto tali macchine operatrici non possono definirsi come adibite al trasporto su strada di persone o cose.
Per esercitare le attività di autoriparazione l'impresa deve designare, per ogni unità locale sede di officina, un responsabile tecnico. Egli:
- deve soddisfare i requisiti soggettivi professionali (Decreto del Presidente della Repubblica 14/12/2009, n. 558, art. 10)
- può essere un legale rappresentante, uno dei soci, il titolare dell'impresa individuale oppure una persona che abbia stipulato, col datore di lavoro, uno dei contratti di lavoro previsti dalla normativa vigente.
Il responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore è un ispettore tecnico che esegue la revisione periodica di questi veicoli (Allegato I del Decreto del Dirigente di struttura 25/05/2009, n. 5350).
L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsione di impatto acustico.
Non occorre presentare la valutazione di impatto acustico quando si rientra nelle casistiche individuate dalla Deliberazione della Giunta regionale 14/12/2020, n. 11/4025:
Caso a.1
- attività svolta esclusivamente in orario diurno (06:00-22:00)
- l'attività non effettua servizi di riparazione/sostituzione pneumatici (escludendo le biciclette), servizi di autolavaggio, di revisione veicoli, di riparazione di carrozzerie (a meno di piccole riparazioni che non implicano l'utilizzo di utensili o attrezzature rumorose), di soccorso stradale e non è collegata ad attività di commercio di autoveicoli (es. concessionaria)
- impianti tecnologici e macchinari collocati all'interno dell'ambiente di lavoro o in ambiente chiuso
- attività svolte esclusivamente in ambienti chiusi.
Caso a.2
- attività non strutturalmente connessa con edifici con destinazione d'uso residenziale
- attività svolta esclusivamente in orario diurno (06:00-22:00)
- distanza da edifici residenziali, scuole, ospedali, case di cura e di riposo di almeno 50 m
- l'attività non effettua servizi di autolavaggio, di revisione veicoli, di riparazione di carrozzerie (a meno di piccole riparazioni che non implicano l'utilizzo di utensili o attrezzature rumorose), di soccorso stradale e non è collegata ad attività di commercio di autoveicoli (esempio concessionaria)
- impianti tecnologici e macchinari collocati all'interno dell'ambiente di lavoro o in ambiente chiuso o dotati di sistemi di insonorizzazione con dato tecnico di abbattimento di almeno 15 dB(A)
- attività svolte esclusivamente in ambienti chiusi.
Caso a.3
- attività non strutturalmente connessa con edifici con destinazione d'uso residenziale
- attività svolta esclusivamente in orario diurno (06:00-22:00)
- distanza da edifici residenziali, scuole, ospedali, case di cura e di riposo di almeno 75 m
- l'attività non effettua servizi di revisione veicoli, di riparazione di carrozzerie (a meno di piccole riparazioni che non implicano l'utilizzo di utensili o attrezzature rumorose), di soccorso stradale e non è collegata ad attività di commercio di autoveicoli (esempio concessionaria)
- impianti tecnologici e macchinari collocati all'interno dell'ambiente di lavoro o in ambiente chiuso o dotati di sistemi di insonorizzazione con dato tecnico di abbattimento di almeno 15 dB(A).
Caso a.4
- attività non strutturalmente connessa con edifici con destinazione d'uso residenziale
- distanza da edifici residenziali, scuole, ospedali, case di cura e di riposo di almeno 150 m
- impianti tecnologici e macchinari collocati all'interno dell'ambiente di lavoro o in ambiente chiuso o dotati di sistemi di insonorizzazione con dato tecnico di abbattimento di almeno 15 dB(A)
Nei casi precedenti, le distanze indicate devono intendersi la minima distanza tra l'edificio sede dell'attività, comprese le aree esterne, e l'edificio residenziale, scuola, ospedale, casa di cura e di riposo più vicino.
Nei casi precedenti dagli edifici con destinazione d'uso residenziale può essere esclusa l'abitazione del titolare.
Se l'attività rientra interamente in almeno una delle quattro casistiche è necessario autocertificare il rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del Comune.
In caso contrario è necessario aver presentato o presentare congiuntamente valutazione previsione di impatto acustico.
Se l'attività prevede attività di riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 7,3 tonnellate/anno e contenuto complessivo di solventi inferiore a 0,5 tonnellate/anno occorre presentare apposita documentazione relativa all'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 272, com. 2). L'autorizzazione generale (in deroga) alle emissioni in atmosfera può essere sostituita dall'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).
In caso di superamento delle suddette soglie occorre presentare apposita documentazione relativa all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 269).
Per le officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie con superficie complessiva coperta superiore a 300 m2 occorre presentare apposita documentazione relativa al rischio incendio (Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151).
Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi (Regio Decreto 27/07/34, n. 1265, art. 216):
- la prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni
- la seconda quelle che esigono speciali cautele per l’incolumità del vicinato
Un'industria è individuata come "insalubre" dall'autorità sanitaria competente.
Il Decreto ministeriale 05/09/1994 suddivide le industrie insalubri in due parti, che comprendono:
- le industrie di I classe
- le industrie di II classe.
Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), oltre che al tipo di attività industriali.
Una volta presentata la comunicazione, l'attività può essere avviata dopo 15 giorni.